1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre regioni italiane e di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la Regione siciliana può autorizzare l'apertura di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti flussi turistici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del sindaco del comune interessato, previa deliberazione del consiglio comunale, con decreto del Presidente della Regione siciliana, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco deve indicare la disponibilità di un immobile di interesse storico-artistico o turistico idoneo ad essere sede della casa da gioco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.
5. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente
a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;
b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;
c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
d) le disposizioni relative alla trasparenza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
e) le disposizioni concernenti la concessione della gestione a società a capitale privato o misto; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per il rilascio della concessione medesima senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune autorizzato ai sensi dell'articolo 1.
2. L'esercizio della casa da gioco da parte del comune può essere gestito direttamente o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, op
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti aggiudicatari della gara pubblica, i quali sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi.
2. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza della convenzione di cui al comma 1 e non può, salvo espressa autorizzazione del comune, cedere la concessione o delegare ad altri l'esercizio e la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco di cui comunque rimane del tutto responsabile.
3. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante nominato dal comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno nominato dal Ministero dell'interno e uno nominato dalla Regione siciliana.
4. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla Regione siciliana e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
5. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:
a) il 50 per cento spetta al comune sede della casa da gioco;
b) il 25 per cento spetta alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
c) il 25 per cento spetta alla Regione siciliana.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato annualmente dal comune sede della casa da gioco entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio.
1. Il Presidente della Regione siciliana, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o dei funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune sede della casa da gioco è regolamentata da specifiche disposizioni del consiglio comunale.
1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la disposizione dell'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
1. Gli amministratori e i funzionari della Regione siciliana e dei comuni e delle